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Certificato di agibilità lavoratori dello spettacolo: la Consulta apre alla retroattività della norma più favorevoleVenerdì 15/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con Sentenza n. 73, depositata il 12 maggio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 1097, della Legge n. 205/2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in materia di sanzioni per l’impiego di lavoratori dello spettacolo senza certificato di agibilità. La vicenda trae origine dal ricorso di una società sanzionata per aver impiegato lavoratori dello spettacolo privi del certificato. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, chiamate a verificare se la normativa più favorevole introdotta nel 2017 potesse applicarsi anche a fatti precedenti. Nel pronunciarsi, la Consulta ha chiarito un principio di rilievo: in materia di sanzioni amministrative di natura punitivo-afflittiva, il giudice ordinario non può applicare direttamente la disciplina sopravvenuta più favorevole in assenza di una norma transitoria, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale. Spetta infatti alla Corte costituzionale verificare la compatibilità della mancata retroattività della lex mitior con i principi costituzionali e convenzionali, assicurando certezza sull’efficacia delle leggi nel tempo. Nel merito, la Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 7 della CEDU. Secondo i giudici costituzionali, il principio della retroattività della legge più favorevole si applica anche alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva. La pronuncia evidenzia inoltre che la sanzione per l’omesso certificato di agibilità ha carattere repressivo e deterrente ed è particolarmente afflittiva, essendo calcolata per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza limiti massimi. Esclusa la presenza di interessi costituzionali idonei a giustificare la deroga al principio della lex mitior, la Corte ha quindi dichiarato la disposizione illegittima per violazione dei principi di uguaglianza e dei vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Fonte: https://www.cortecostituzionale.it |
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