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Cassazione: l'ex coniuge ha diritto all’indennità di fine servizio con la pensione Quota 100Lunedì 16/03/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte affronta il tema dell’indennità ex art. 12 bis L. 898/1970 nei casi di pensionamento anticipato “Quota 100”, analizzando i diritti dell’ex coniuge divorziato. Con Sentenza n. 24289 del 1 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione I, si è espressa in tema di indennità ex art. 12 bis della legge n. 898/1970 e collocamento in pensione anticipata secondo la cosiddetta “Quota 100”. La Corte ha confermato che, in questi casi, il diritto alla percezione dell’indennità di fine servizio sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, mentre il pagamento viene differito secondo le regole della pensione ordinaria. Di conseguenza, l’ex coniuge divorziato che percepisce l’assegno divorzile e non si è risposato acquisisce il diritto a ricevere la quota di indennità al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge, a condizione che quest’ultimo percepisca effettivamente l’indennità. Con questa decisione, la Cassazione ribadisce che il diritto dell’ex coniuge all’indennità è vincolato non solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma anche alla concreta erogazione della stessa, chiarendo così un importante aspetto del diritto divorzile e previdenziale. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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