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Bonus R&S: le novità dalla legge di Bilancio 2019

Venerdì 01/02/2019

a cura di AteneoWeb S.r.l.
La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha modificato, con effetti dal 2019, la disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo.



Le principali novità riguardano (per le annualità 2019 e 2020):
  • l'ampliamento del novero delle spese ammissibili,
  • la misura dell'agevolazione, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%,
  • le modalità di calcolo del credito d'imposta,
  • la riduzione da 20 a 10 milioni di euro, dell'importo massimo del credito che potrà essere fruito da ciascuna impresa.


Con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 sono invece modificate le disposizioni relative agli adempimenti documentali.

Le spese ammissibili

In base alla nuova disciplina, la spesa per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo si dividerà in due tipologie:
  • spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.


Anche la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata (ricerca extra-muros) viene modificata; saranno agevolabili le spese riconducili a:
  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
  • contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente (imprese controllate, controllanti e controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, così come individuati dall'articolo 5, comma 5, del TUIR;
  • contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate ai punti precedenti per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente (come sopra precisato).


Resta ferma la regola della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo.

A decorrere dal 2019 sono inclusi tra le spese agevolabili anche costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto a partire dal 2019, la media storica di raffronto dovrà essere conseguentemente ricalcolata aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

La doppia aliquota


A decorrere dal 2019 è reintrodotta la differenziazione del beneficio a seconda della tipologia di spese ammissibili. In particolare la percentuale del 50%, applicabile nel 2018 su tutta l'eccedenza agevolabile, viene mantenuta nel 2019 solo per:
  • le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo intra-muros, svolte internamente all'impresa);
  • i soli contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.


Si applicherà invece l'aliquota del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili.

Ricordiamo che con riferimento alle competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, il decreto Dignità ha escluso dal credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018, le spese per competenze tecniche e privative industriali se l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali, deriva da operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Tale esclusione vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto.

Le modalità di calcolo del credito d'imposta

A partire dal periodo d'imposta 2019, il credito d'imposta:
  • si applicherà nella misura del 50% sulla parte dell'eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile;
  • per la parte residua, si applicherà l'aliquota del 25%.


Il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), perché opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.



La riduzione dell'importo massimo del credito


La Legge di Bilancio 2019 prevede il dimezzamento dell'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascuna impresa, da 20 milioni a 10 milioni di euro.
Resta invece confermata la spesa minima di 30.000 euro.

Adempimenti documentali

Come abbiamo anticipato, già a decorrere dal periodo d'imposta 2018, vengono meglio definiti gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per beneficiare del credito d'imposta. Le precisazioni sono quanto mai utili anche al fine di garantire le stesse imprese beneficiare in caso di eventuali controlli.

L'obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), originariamente previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, viene esteso dal 2018 a tutti i soggetti beneficiari.

Le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.

L'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile potrà avvenire a decorrere dal periodo successivo ma solo successivamente all'emissione della certificazione.

L'impresa è obbligata a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, deve essere redatta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica spetterà invece al soggetto commissionario.
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