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Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
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Bonus giovani: istruzioni operative per ricevere gli sgravi contributivi dopo la conversione dell’art. 22 del D.l. 60/2024![]() Venerdì 27/06/2025
a cura di Studio Dott.ssa Cristina Orlando DESTINATARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI Il decreto-legge n. 60/2024 ha introdotto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per:
ESCLUSIONI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI Sono esclusi da questi benefici:
MISURE DELL’ESONERO L'esonero consiste nel 100% dei contributi carico datore di lavoro:
DATORI DI LAVORO CHE HANNO ACCESSO AL BONUS GIOVANI - Gli esoneri sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. - Le misure non si applicano alla pubblica Amministrazione. CONDIZIONI DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO AL BONUS GIOVANI Il diritto agli esoneri è subordinato:
Gli incentivi non spettano:
CONDIZIONI PARTICOLARI PER AVER DIRITTO AL BONUS GIOVANI - Gli esoneri spettano:
CUMULO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E' possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato. - Sono cumulabili con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. PROCEDIMENTO AFFINCHE’ IL DATORE DI LAVORO ABBIA ACCESSO AL BONUS GIOVANI - I datori di lavoro devono inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione tramite il modulo online disponibile sul sito istituzionale: “Incentivi Decreto Coesione – Art. 22 – Giovani”. Nel modulo andranno indicati i dati identificativi dell'impresa, del lavoratore, del contratto e l'indicazione della regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. L'INPS calcolerà l'ammontare del beneficio spettante e fornirà e un riscontro di accoglimento, procedendo alla registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato per l'esonero di cui all'articolo 22, comma 3. Per i rapporti di lavoro già instaurati: l’INPS fornirà l’esito di accoglimento con l’importo spettante, per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, invece, l’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante invitando il soggetto interessato a procedere con l’instaurazione del rapporto di lavoro dimostrato dall’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro 10 giorni. Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.90/2025 |
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