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Bonus bebè: per non perdere gli arretrati la Dichiarazione Sostitutiva Unica entro il 31 dicembre

Giovedì 13/12/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con il Messaggio n. 4569 del 6 dicembre 2018 l'Inps ha informato che, da una verifica nella procedura di gestione delle domande relative all'assegno di natalità (art. 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014) è risultato che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016/2017, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), utile al rilascio dell'ISEE per l'anno 2018. Questo ha comportato la sospensione dell'erogazione dell'assegno per l'anno in corso che, stante la durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.

Affinché si possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, quindi, è necessario che gli utenti che avevano in pagamento l'assegno nel 2017 presentino la DSU per l'anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

L'Inps ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell'ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.

L'Istituto ricorda inoltre che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l'anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell'anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).

Fonte: https://www.inps.it
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