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Attenzione ai caselli: la Cassazione conferma il divieto di inversione di marciaVenerdì 23/01/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Cassazione torna a pronunciarsi si in tema di circolazione stradale. Nella recedente Ordinanza n. 627/2026 la Suprema Corte, richiamando un precedente orientamento (Cass. n. 17037/2005), ha affermato che il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall'art. 176, comma 1, lettera a), cod. strada non riguarda soltanto le manovre compiute "sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1", ma "anche all'altezza dei varchi". Tra tali aree rientrano anche quelle immediatamente circostanti i caselli autostradali - nella fattispecie, all'interno di un'autostrada, e cioè oltre il casello di ingresso nella stessa -, in quanto il conducente che inverta il senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla circolazione, ove si consideri che gli altri utenti, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire o entrare in autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli che non tengano un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi tenuto. In successive pronunce, e in particolare la n.16573/2006, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che i caselli sono posti infatti nelle "carreggiate" stesse delle autostrade (cd. "barriere") oppure lungo le "rampe" o gli "svincoli" di collegamento con altre autostrade o con la viabilità ordinaria. Nei relativi piazzali, pertanto, l'invertire il senso di marcia rientra senz'altro nella testuale previsione della disposizione di cui si tratta, la quale mira a sanzionare così comportamenti non meno pericolosi (data la normale presenza di più intenso traffico e nonostante la minore velocità dei veicoli) di quello che consiste nel tenere una tale condotta in altre parti della sede autostradale. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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