Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Ascensori, il punto dopo il Dpr 23/2017

Lunedì 29/05/2017

a cura di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
Un recente decreto ha modificato la normativa italiana sugli ascensori conformandola ai nuovi dettami europei (Dpr 162/1999 aggiornato con la Direttiva 2014/33/UE dal Dpr 23/2017), introducendo alcune novità.



La cosa più importante da rilevare è che tali obblighi riguardano essenzialmente i nuovi impianti e le nuove installazioni, mentre non sono coinvolti gli impianti esistenti.
Per essere più precisi, le nuove regole riguardano gli impianti messi in esercizio dopo il 16 Marzo 2017, andando ad aggiornare le vecchie disposizioni che valevano per gli impianti installati dal 1 Luglio 1999 (Direttiva 95/16/CE).
Come regime transitorio è consentita la messa in servizio di ascensori, o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza conformi alle vecchie regole e immessi sul mercato prima del 20 Aprile 2016.

Rimangono completamente fuori da ogni regola fissata dalle due Direttive gli impianti installati prima del 1 luglio 1999, anche se nella prima stesura del decreto per questi era previsto un adeguamento. La norma è stata stralciata e completamente annullata dopo le polemiche sorte anche a causa di errate interpretazioni secondo cui tale adeguamento avrebbe comportato controlli straordinari obbligatori su tutti i vecchi ascensori. In realtà erano previste verifiche tecniche da farsi in occasione del primo controllo periodico, sulla base delle normative di sicurezza entrate in vigore dopo il Luglio 1999.

In conclusione, quindi, per gli ascensori ante 1999 nulla cambia e gli eventuali adeguamenti alle nuove normative di sicurezza, secondo noi assolutamente sensati, dipendono dalle decisioni dei singoli proprietari o dei condomini.

Ma quali sono le principali novità?
Riguardo ai requisiti di sicurezza vengono introdotti nuovi obblighi per fabbricanti, importatori, distributori, installatori, soprattutto riguardanti documentazione di conformità (dichiarazione di conformità, marcatura CE, istruzioni, etc.).

Di diretto interesse dei proprietari, in genere i condomini, l'ampliamento da 10 a 60 giorni del termine utile -decorrente dalla certificazione di conformità- per la comunicazione al Comune della nuova installazione di un ascensore con conseguente ottenimento del numero di matricola.
Le manovre di emergenza inoltre possono essere effettuate, oltre che dal manutentore ufficiale, anche da personale di custodia o altro personale competente autorizzato dal proprietario (o dal condominio) e debitamente istruito, come per esempio un portiere o un condomino che abbia fatto un apposito corso.



Le regole sui controlli e la manutenzione, invece, sono rimaste invariate.
Ogni sei mesi per legge devono esser fatti controlli specifici relativi alla sicurezza (paracadute, limitatore di velocità, attacchi, isolamento elettrico, etc.).

Ogni due anni occorre che il proprietario o condominio faccia effettuare verifiche da parte della ASL o dell'ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente) competente per territorio. Se la verifica ha esito negativo l'ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto e fissa una verifica straordinaria allo scopo di dettagliare la rimozione dei problemi che hanno causato l'esito negativo.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria da parte di tecnici abilitati o ditte specializzate la periodicità varia a seconda delle esigenze dell'impianto. Si tratta di controlli sulle parti meccaniche come le porte dei piani, le serrature, lo stato di conservazione di funi, catene, la pulizia. Normalmente a tal fine vengono stipulati dei contratti di assistenza.

di Rita Sabelli

Fonte: http://www.aduc.it
Notizie
Oggi
Su Trascriviamo.it è possibile richiedere il servizio di trascrizione dei decreti di trasferimento...
 
Venerdì 03/05
Nella Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che rendiconta le attività svolte...
 
Venerdì 03/05
Sono visualizzabili online, nell'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate,...
 
Venerdì 03/05
L'Agenzia delle Entrate informa che è disponibile il software per la compilazione della richiesta...
 
Venerdì 03/05
L’art. 1, comma 831, della Legge di bilancio 2022 ha istituito un credito d’imposta, nel...
 
Venerdì 03/05
Con Interpello n. 2 del 26 aprile il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall'Università...
 
Venerdì 03/05
Le professioniste che intendono avvalersi dell’indennità di maternità presso la Cassa...
 
Giovedì 02/05
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua...
 
Giovedì 02/05
Con Risposta n. 98 del 23 aprile l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di...
 
Giovedì 02/05
Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004