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Approvazione bilancio di S.R.L. - La partecipazione all'assemblea da parte dell'amministratore non è delegabile a terzi - Sentenza Tribunale di Napoli

Mercoledì 07/11/2018, a cura di TuttoCamere.it


La partecipazione personale dell'organo amministrativo all'assemblea della S.r.l. per l'approvazione del bilancio costituisce un dovere dell'amministratore non delegabile a terzi.

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza del 13 settembre 2018, n. 7857.

Nonostante che, nell'alveo delle funzioni dell'organo amministrativo di una società di capitali, rientrano sia funzioni di rappresentanza che funzioni di gestione e che tali tipologie di poteri siano suscettibili di delega - premette il Tribunale - con specifico riferimento alla società a responsabilità limitata, nonostante, diversamente da quanto disposto per la S.p.a., non esista una apposita disciplina in materia di deleghe dei poteri amministrativi, la legge prevede la possibilità di inserire all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo precipue disposizioni volte a conferire ad altri soggetti (assemblea dei soci, singoli soci o terzi) talune attribuzioni tipicamente assegnate all'organo amministrativo.

Tuttavia, non è consentito l'esercizio di una delega gestoria illimitata da parte dell'amministratore, in capo al quale, ai sensi dell'articolo 2475, ultimo comma, Codice civile, devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del potere di amministrazione in una s.r.l.

Ai sensi di tale norma, non sono delegabili, in quanto costituiscono esclusiva competenza dell'organo amministrativo, "la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 C.C..".

Quale interpretazione dare a questa norma? La competenza dell'organo amministrativo riguarda solo la "redazione del progetto di bilancio" o anche quello della sua presentazione e discussione in assemblea?

Il Tribunale di Napoli ritiene, anzitutto, di "dover procedere ad una interpretazione sistematica di detta norma, nonché teleologicamente orientata, alla luce del complessivo assetto organizzativo che il legislatore ha inteso assegnare al modello della società a responsabilità limitata e, conseguentemente allo statuto dei poteri e degli obblighi dell'amministratore operante in tale ente".

Infatti, a voler ritenere rientrante nella competenza inderogabile dell'organo gestorio esclusivamente l'attività di "redazione del progetto di bilancio" stricto sensu (e non quella della sua presentazione e discussione in assemblea), secondo il Tribunale di Napoli "si ottiene l'inaccettabile risultato di vanificare l'effettiva ratio della previsione che è, evidentemente, volta ad assegnare all'amministratore l'intero procedimento di formazione del documento contabile".

Oltre ad una interpretazione sistematica, il Tribunale di Napoli propone "una considerazione di ordine strettamente funzionale, incentrata sulla evidenza che se si sottraessero alla sfera di competenza esclusiva degli amministratori determinate attività del tutto complementari alla redazione del progetto di bilancio - quali la sottoposizione del medesimo all'assemblea per l'approvazione e l'esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci - si limiterebbero, ingiustificatamente (rectius: illegittimamente), le occasioni per gli stessi di dare conto, in maniera puntuale, della propria gestione anche al fine di poter loro imputare ogni responsabilità di legge, sia civile nei confronti della società e dei terzi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2434 c.c., 2392 c.c. e 2393, comma 2, c.c., sia penale ai sensi dell'articolo 2621 c.c. che individua il reato proprio di false comunicazioni sociali".

Pertanto - conclude il Tribunale - "deve dedursi che la partecipazione personale dell'organo amministrativo nell'assemblea dei soci per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio ai fini dell'approvazione del medesimo costituisce un dovere dell'amministratore, non delegabile a terzi in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera ex articolo 2479-ter, comma 1, C.C., in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo".

Per scaricare il testo della sentenza n. 7857/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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