Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Appalti: il DURC scaduto al momento della presentazione dell'offerta può essere regolarizzato - Sentenza del Consiglio di Stato

Venerdì 10/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


Il Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza n. 4506 del 26 settembre 2017, si è pronunciato sulla regolarizzabilità di un DURC scaduto al momento della presentazione dell'offerta. I giudici hanno affermato che "nel caso di specie non si era in presenza di un DURC "irregolare" o negativo, attestante cioè il mancato versamento, in tutto o in parte, dei contributi previdenziali a favore del lavoratori dipendenti, bensì di un documento del tutto regolare (non presentava infatti alcuna omissione contributiva), ma venuto a scadenza in prossimità (di fatto, nell'imminenza) dello scadere del termine per presentare le offerte". Pertanto, il concorrente ad una gara di appalto che ha presentato un DURC, non "irregolare" o negativo, ma scaduto nell'imminenza dello spirare del termine per la presentazione delle offerte, non può essere escluso dalla gara e può regolarizzare il documento.

Il DURC inizialmente presentato dall'impresa - si legge nella sentenza - doveva più precisamente considerarsi "incompleto", dal momento che, pur essendo regolare e valido al momento del deposito presso la stazione appaltante, "non consentiva però di stabilire se, al momento in cui era venuto a scadere il termine entro cui potevano essere presentate le offerte, lo stesso fosse ancora regolare". Pertanto, a rigore, non si può parlarsi di violazione dell'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006, atteso che tale norma "preclude la partecipazione alle gare di quelle imprese che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali al momento della presentazione dell'offerta e che non abbiano mantenuto tale condizione fino al momento della stipula del contratto".

Nel caso di specie, non si era in presenza di una situazione di tal genere (non potendosi qualificare come falsa l'autodichiarazione presentata dall'impresa), "ma si versava piuttosto nell'obiettiva incertezza se il requisito in questione - inizialmente documentato - fosse stato mantenuto invariato sino al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte". A fronte di ciò, la scelta della stazione appaltante di verificare la regolarità o meno della posizione contributiva della Società acquisendo il DURC aggiornato appare corretta, così come la decisione di mantenerla in gara una volta preso atto del permanere di tale regolarità.

Per scaricare il testo della sentenza n. 4506/2017 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
Notizie
Oggi
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua...
 
Oggi
Con Risposta n. 98 del 23 aprile l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di...
 
Oggi
Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i...
 
Oggi
Con Messaggio n. 1643 del 29 aprile l'Inps comunica di aver aggiornato, con nuove funzionalità,...
 
Oggi
Con il Decreto ministeriale n. 50 del 28 marzo è stata istituita, presso l'Ispettorato nazionale...
 
Oggi
Con sentenza n. 36 del 25 febbraio il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito quali sono i criteri per...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004