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Alternanza scuola - lavoro: gli obblighi del datore di lavoro

Lunedì 26/06/2017

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Legge 13 luglio 2017, numero 107.

Le caratteristiche intrinseche dell'alternanza scuola lavoro, delineata dalla legge 107/2015, cambiano radicalmente rispetto al passato: prima le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare l'esperienza lavorativa in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell'allievo, ora l'esperienza lavorativa si innesta direttamente ed obbligatoriamente all'interno del curriculum scolastico e diventa componente strutturale della formazione.

L'impresa che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio; attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo lavorativo, quindi, si realizza la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona.

L'alternanza scuola-lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che uno studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare, ovvero la "fase pratica" di un percorso di alternanza.

Non essendo ancora definita una disciplina del tirocinio curriculare, le scuole, nel momento in cui stipulano le convenzioni con le imprese (i soggetti ospitanti), fanno ancora riferimento all'art. 188 della legge n. 196/97.

Ai fini dell'individuazione della responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario che la convenzione tra l'istituzione scolastica (soggetto promotore) e il soggetto ospitante (l'impresa) ripartisca correttamente gli obblighi di tutela nei confronti degli studenti.

Il soggetto beneficiario è equiparato al lavoratore, anche se l'accoglimento a titolo gratuito degli studenti per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro e, qualora lo studente fosse minorenne, non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore".

L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza va congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e che sia competente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e da un tutor formativo esterno indicato dal soggetto ospitante.
Per l'allievo beneficiario va predisposto dall'istituzione scolastica un percorso formativo personalizzato; la stessa deve, inoltre, assicurare lo studente contro gli infortuni sul lavoro preso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il datore di lavoro ospitante deve individuare nel DVR la sussistenza o meno di rischi specifici e accertare l'assenza di controindicazioni alle attività.
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