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Alimentari - Pubblicato il decreto che rende obbligatoria l'indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati

Mercoledì 18/10/2017, a cura di TuttoCamere.it


I "prodotti alimentari preimballati" destinati al consumatore finale o alle collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, ecc.) devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

A stabilirlo è l'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante "Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015", pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017 e in vigore dal prossimo 22 ottobre.

Precisiamo subito che per «alimento preimballato» - secondo la definizione riportata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 - si intende "l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta".
Il decreto reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.
L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.

L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Il decreto prevede, dunque, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l'obbligo dell'indicazione sull'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Secondo quanto stabilito all'art. 4, l'indicazione di cui sopra può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.


Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), il decreto disciplina, inoltre, un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni (artt. 5 e 6).

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n.1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (art. 7).

Il provvedimento prevede, infine, un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio (art. 8).

Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.
Per scaricare il testo del regolamento (UE) n. 1169/2011 clicca qui.
Per scaricare il testo del regolamento (CE) n. 178/2002 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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