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Agevolazione prima casa e comunione dei beni: la Cassazione esclude il coniuge non intervenuto nell’atto

Lunedì 30/03/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con l’Ordinanza n. 2476 del 5 febbraio 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di agevolazioni "prima casa" in caso di acquisto dell'abitazione da parte di coniugi in regime di comunione legale.

Il beneficio fiscale, ha chiarito la Suprema Corte, non può essere automaticamente esteso anche al coniuge che, pur divenendo comproprietario per effetto della comunione, non abbia partecipato all’atto di acquisto né reso le dichiarazioni richieste dalla normativa.

Nel caso esaminato i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo un orientamento ormai consolidato: 
"In tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni cd. "prima casa" da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all'art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere resa da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto".
In mancanza di tali dichiarazioni, la quota riferibile al coniuge non dichiarante resta esclusa dal regime agevolato, con conseguente legittimità del recupero dell’imposta ordinaria. Il coniuge non intervenuto nell’atto potrebbe, infatti, essere proprietario di altro immobile ostativo e, conseguentemente, per il beneficio "risulta obbligatoria la sua specifica dichiarazione e correlativa assunzione di responsabilità".

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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