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Vendita di oggetti preziosi - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno in merito al rilascio della licenza di P.S.

Giovedì 15/03/2018, a cura di TuttoCamere.it


Con la risoluzione n. 45548 del 25 gennaio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico porta a conoscenza il contenuto della nota n. 27442 del 17 gennaio 2018, con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio avviso in merito al corretto procedimento da seguire nel caso di attività di vendita di oggetti preziosi all'interno di esercizi commerciali già avviati, tenuto conto di quanto stabilito in materia dal decreto legislativo n. 222 del 2016 (c.d. "Decreto SCIA-2").

Il Ministero dell'Interno conferma l'interpretazione resa dal Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 550441 del 19 febbraio 2017 secondo la quale, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi, occorra necessariamente il rilascio della licenza prevista dall'art. 127 T.U.L.P.S. e che, in assenza della medesima, non sia consentito l'avvio dell'attività.

E' bene ricordare che, con specifico riguardo al regime amministrativo applicabile all'attività i commercio di oggetti preziosi, il punto 35 della Tabella A, allegata al citato decreto, prende in considerazione l'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi, distinguendo tra:
  1. vendita di oggetti preziosi in esercizio di vicinato
  2. vendita di oggetti preziosi in media o grande struttura di vendita
  3. vendita di oggetti preziosi in caso di attività commerciale già avviata.


Con riguardo alla fattispecie di vendita di oggetti preziosi in esercizio di vicinato, la Tabella citata indica il regime amministrativo della c.d. "SCIA condizionata" (o "SCIA spuria"), prevedendo che l'interessato presenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'avvio dell'esercizio di vicinato, unitamente ad un'istanza rivolta al Questore intesa al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi, istanza della quale il SUAP cura la trasmissione al Questore medesimo. L'avvio dell'attività è subordinato al rilascio della licenza di polizia e al parere positivo finale della conferenza di servizi (asincrona), convocata dal Comune, di cui il SUAP dà notizia all'interessato.

Per quanto riguarda, invece, la vendita di oggetti preziosi in medie o grandi strutture commerciali, la citata Tabella A, prevede due distinti provvedimenti autorizzatori, l'uno per l'avvio della struttura commerciale e l'altro per la vendita di oggetti preziosi.

In questo caso, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, il SUAP convoca una conferenza di servizi allo scopo di acquisire le menzionate autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo stesso SUAP all'interessato.

L'attività non potrà essere iniziata prima del rilascio delle autorizzazioni stesse o senza che sia decorso il termine per il silenzio assenso.

Per quel che riguarda, infine, la vendita di oggetti preziosi nell'ambito di attività commerciali già avviate e quindi già oggetto di autorizzazione, la citata Tabella prevede unicamente il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.

L'istanza volta all'ottenimento della predetta autorizzazione viene presentata al SUAP che la trasmette al Questore. E' altresì prevista la formazione del silenzio assenso in caso di decorso del termine senza che sia stato adottato il provvedimento autorizzatorio espresso.

Considerato che, in tali casi, il più delle volte non sarà necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, il SUAP non sarà tenuto alla convocazione della conferenza di servizi e si limiterà a comunicare all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ex art. 127 TULPS da parte della Questura.

Per scaricare il testo della risoluzione n. 45548/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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