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Vendita al dettaglio di libri - Previste agevolazioni sotto forma di credito d'imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI

Mercoledì 17/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.

I commi da 319 a 321 istituiscono un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.
Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano).

Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (comma 319).

È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" (comma 320).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (comma 320).

È infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. (comma 321).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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