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Titolari di terreni agricoli - Sospensione della presentazione dell'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018Mercoledì 31/01/2018, a cura di TuttoCamere.it
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018). Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. Il comma 1142 differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000,00 euro. Il comma in esame interviene sul decreto legislativo 159/2011, recante il codice delle leggi antimafia, con particolare riferimento agli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis, recanti entrambi l'obbligo di presentare la documentazione antimafia da parte dei titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000,00 euro. Tali disposizioni non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fiondi europei presentate prima del 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della riforma del Codice antimafia, di cui alla legge n. 161 del 2017). Si ricorda, infatti, che l'articolo 28, comma 1, della recente legge n. 161 del 2017, di riforma del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia), intervenendo sull'art. 91 del Codice, ha introdotto l'obbligo di presentare l'informazione antimafia - a decorrere dal 19 novembre 2017 - a carico dei seguenti soggetti:
Con l'art. 19-terdecies della L. n. 172 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, è stata poi introdotta una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei. Con la modifica dell'art. 91 del codice antimafia, è stato, infatti, previsto che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000,00 euro. A seguito dei tre citati interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge n. 172 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018), per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei si prospetta il seguente quadro normativo: 1) coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000,00 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017); 2) coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000,00 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge n. 172/2017, di conversione del decreto-legge 148/2017); 3) coloro che accedono a fondi di ammontare pari o inferiori a 25.000,00 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (Legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018). Si osserva che in questo ultimo caso non si tratta propriamente della proroga di un termine bensì della sospensione di un obbligo già vigente, limitata a una specifica categoria di soggetti. Un dubbio: considerato che quest'ultima previsione non distingue tra fondi di importo superiore o inferiore a 5.000,00 euro non è chiaro se sia confermato o meno l'esonero senza limiti temporali per coloro che accedono ai fondi fino a 5.000,00 euro, introdotto precedentemente dalla legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017. Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui. Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 159/2011 clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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