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Tax credit pubblicità: nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematicaLunedì 01/10/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Tra le risposte fornite sul sito della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) in tema di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, che affrontano i principali temi legati alla misura, viene precisato che: "Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente. Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento. Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente". Fonte: http://informazioneeditoria.gov.it |
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