Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Split Payment allargato dal 1° luglio 2017

Venerdì 28/04/2017

a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il Decreto Legge n. 50/2017, contenente la manovra correttiva dei conti pubblici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017.



Tra le numerose novità in ambito fiscale è prevista anche l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (Split Payment) nei confronti di:
  1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  2. società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
  4. società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.


Si ricorda che ai sensi dell'art. 2359 comma 1 e 2 del Codice Civile sono considerate società controllate le società in cui un'altra società possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o possiede un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.
L'abrogazione di tale disposizione comporta l'applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

Le nuove disposizioni inerenti l'applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.



L'applicazione dello Split Payment non determina dei mutamenti in ordine al debitore dell'imposta, non si applica un'inversione del debitore dell'imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell'IVA da parte dell'Erario.
Con l'applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell'IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l'IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell'Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di "scissione dei pagamenti"; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d'imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell'ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d'imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.

Si ricorda che in caso di accertamento l'Erario si rivolgerà sempre al cedente, rimanendo soggetto passivo IVA; il soggetto cedente accertato potrà poi esercitare rivalsa sul cliente, se ne ricorrono le condizioni.
Notizie
Ieri
Ai fini Iva, la "citycard" venduta al turista può considerarsi come un "buono", non rilevando...
 
Ieri
Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell'Agenzia delle Entrate, da cellulare...
 
Ieri
Con Risoluzione n. 20/E del 18 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate informa dell'aggiornamento della cartografia...
 
Ieri
Lo scorso 18 aprile è stato approvato, dall'Assemblea del CNEL, il XXV Rapporto mercato del lavoro...
 
Ieri
I datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere...
 
Martedì 23/04
E' online la CHECK LIST BILANCIO 2023: operazioni di controllo e verifica, uno strumento guida per il...
 
Martedì 23/04
L’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento...
 
Martedì 23/04
Con la Risoluzione n. 21/E del 18 aprile l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il...
 
Martedì 23/04
Con Sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004