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Somministrazione di alimenti e bevande - Chiarimenti dal Ministero sull'utilizzo dei modelli unici standardizzati

Giovedì 15/03/2018, a cura di TuttoCamere.it


Con la risoluzione n. 494078 del 6 novembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde ai seguenti tre quesiti:

- se l'impresa che deve avviare nel medesimo locale due o più tipologie di attività di somministrazione deve presentare due distinte SCIA UNICA o, nel caso di zone soggette a tutela, due distinte richieste di rilascio di autorizzazione;

- se nel caso di attività di somministrazione svolte su più mezzi di trasporto (ad esempio due o più traghetti che svolgono servizio pubblico), debba essere presentata una SCIA UNICA per ciascun mezzo di trasporto e se la competenza della ricezione della medesima sia in capo al Comune dove ricade la residenza o sede legale dell'impresa che esercita l'attività stessa;

- se, con l'adozione della nuova modulistica, sia possibile richiedere all'impresa di allegare alla SCIA UNICA la documentazione attestante la nomina del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 8 e 93 del TULPS per ciascun esercizio o ciascun mezzo di trasporto.

1) Per quanto riguarda il primo quesito, qualora in un medesimo locale debbano essere avviate due o più tipologie di attività di somministrazione in zone non tutelate, devono essere presentate due distinte SCIA UNICA (una SCIA per apertura e una SCIA per notifica sanitaria, la quale va compilata con un allegato della SCIA Unica che dovrà essere trasmesso dal SUAP alla ASL).

In tale caso la SCIA, come espressamente prescritto dal richiamato decreto, svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del T.U.L.P.S..

Qualora la medesima fattispecie si determini in zone tutelate devono essere presentate due distinte richieste di autorizzazione corredate della SCIA per notifica sanitaria, che deve essere presentata contestualmente all'istanza e che verrà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Anche in questo caso la SCIA svolge la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del T.U.L.P.S..

2) Per quanto riguarda il secondo quesito, il Ministero ritiene che debba essere presentata, per ciascun mezzo di trasporto utilizzato, una SCIA UNICA corredata della relativa notifica di registrazione sanitaria, stante la necessità, con quest'ultimo adempimento amministrativo, di far pervenire all'opportuna autorità sanitaria competente informazioni aggiornate perché la stessa possa effettuare in modo efficace i controlli ufficiali di propria competenza ed impartire all'occorrenza le necessarie prescrizioni con riferimento ad ogni singolo mezzo di trasporto.

Per quanto riguarda la competenza, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande sui mezzi di trasporto pubblico, il titolo legittimante all'esercizio è competenza del Sindaco del Comune nel quale l'impresa che esercita l'attività di somministrazione ha sede legale, ovvero, ove trattasi di persona fisica, ove questi ha la residenza. Tale titolo ha validità su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata quale prestazione non compresa nel trasporto, direttamente dal vettore, il rilascio del titolo deve essere richiesto dalla compagnia di trasporto marittimo, mentre, nel caso in cui sia appaltata ad altro soggetto appositamente incaricato dalle compagnie di trasporto marittimo, è quest'ultimo a dover risultare legittimato all'esercizio.

Nel caso, infine, di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte sui mezzi di trasporto pubblico è richiesto il solo possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010, trattandosi di spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente, non rendendosi pertanto più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6, del citato articolo 71.

3) Per quanto riguarda il terzo quesito riguardante la possibilità di allegare alla nuova modulistica, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande, la documentazione attestante la nomina di un rappresentante legale per ciascun esercizio o mezzo di trasporto, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., il Ministero ricorda, anzitutto, che il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell'ambito della sede. Il soggetto preposto all'attività commerciale, qualora diverso rispetto al rappresentante legale ai sensi del TULPS, può invece non essere sempre presente all'interno dell'esercizio commerciale. Di conseguenza, un soggetto titolare di un'attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S..

Inoltre, il rappresentante legale, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del T.U.L.P.S., non è tenuto ad essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legislazione commerciale (art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell'attività, nonché del preposto all'attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo.

E' tenuto, invece, ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 8 del Regio Decreto n. 773 del 1931, che non sono altro che quelli prescritti dal medesimo Regio Decreto agli articoli 11, 92 e 131 per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Per scaricare il testo della risoluzione n. 494078/2017 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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