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Società agricola - Soggetta al fallimento se esercita attività commerciale - Sentenza del Tribunale di Pescara

Mercoledì 05/12/2018, a cura di TuttoCamere.it


Gli imprenditori agricoli non sono soggetti alla dichiarazione di fallimento; tuttavia tale esonero non è incondizionato. Infatti, secondo una sentenza del Tribunale di Pescara del 4 ottobre 2018 (N.R.G. 90/2018), viene meno ove non sussista il collegamento funzionale dell'attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse indicate nel terzo comma dell'art. 2135 C.C. assumano un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle essenziali.

L'esistenza di circostanze che precludono la dichiarazione di fallimento deve essere dimostrata dal debitore non già basando le proprie difese sull'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio o sull'aver ricevuto aiuti comunitari destinati alle imprese agricole, ma provando in concreto lo svolgimento di un'attività agricola o di una ad essa connessa.

Resta a carico del debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, quindi eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali dell'impresa indicati nell'art. 1, L.F. o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale (imprenditore agricolo) che lo sottragga al fallimento, pur laddove svolga, insieme a quelle agricole vere e proprie, una o più delle "attività connesse" di cui all'art. 2135, comma 1, del Codice civile.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale non è assoggettabile alla dichiarazione di fallimento, per difetto di commercialità della sua attività, il solo imprenditore agricolo che provi, quanto alla conservazione e commercializzazione esercitate, che esse, in astratto connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C., abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti almeno in prevalenza dalla coltivazione del proprio fondo.

In difetto di tale prova, a carico del debitore, non può evidenziarsi un reale rapporto di connessione tra il commercio dei prodotti e l'attività agraria.

Con la conseguenza che, in assenza della prova della causa esimente, il soggetto che appaia rientrare, secondo gli esiti dell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali, sarà soggetto a fallimento (sempre sussistendo i limiti minimi di fallibilità).

Per scaricare il testo della sentenza n. 90/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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