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Semplificazioni sulle procedure di denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo - Acquisizione d'ufficio dei dati da parte dell'INPS dal fascicolo aziendaleVenerdì 22/02/2019, a cura di TuttoCamere.it
Novità per i datori di lavoro riguardano il settore dell'agricoltura, con semplificazioni sulle procedure di denuncia aziendale (D.A.).
Dal 2006, tale presentazione deve avvenire per via telematica e, dal 2010, utilizzando il canale ComUnica. La denuncia aziendale deve contenere i seguenti dati: - Ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; - Generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro; - Numero dei capi di bestiami allevati; - Attività complementari accessorie all'attività agricola; - Indicazione della ditta intestata al catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni Condotti; - Parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda. La denuncia aziendale va compilata sul modello predisposto dall'INPS e presentata entro 30 giorni dalla data di inizio attività. Previste sanzioni nei confronti del datore di lavoro che ha omesso o attestato il falso sulla denuncia aziendale. Nel caso vi siano modificazioni dei dati dichiarati, la denuncia di variazione va presentata non oltre i 30 giorni dalle avvenute modifiche. Recentemente, l'INPS, con il messaggio n. 3879 del 18 ottobre 2018, ha comunicato di aver implementato la procedura di trasmissione telematica della denuncia aziendale obbligatoria per i datori di lavoro che occupano operai a tempo determinato ed indeterminato nel settore agricolo. L'implementazione si è resa necessaria per facilitare l'attività di verifica amministrativa e per semplificare gli adempimenti delle aziende.
Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, con il DPR 503/1999 e con il Decreto legislativo 99/2004, ha infatti individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta, pertanto, un contenitore unico, omogeneo, aggregato e certificato di tutte le informazioni che caratterizzano l'azienda agricola.
Nel dettaglio, il nuovo comma 1-undcies dispone che i dati che possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS - tra quelli previsti per la denuncia aziendale che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 375/1993, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole - sono quelli che concernono: - l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; - l'indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; - il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento. I suddetti dati vengono acquisiti dal fascicolo aziendale (di cui all'art. 9 del D.P.R. 503/1999), istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), riepilogativo dei dati aziendali e finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni richieste (ex art. 3 del richiamato D.P.R. 503/1999). Inoltre, i medesimi dati vengono indicati dalle imprese agricole nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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