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Saldo IVA 2015 e sanzioni penali

Martedì 13/12/2016

a cura di Studio Valter Franco


Con l'articolo 35 comma 7 del D.L. 223/2006 (noto come "Bersani - Visco"), erano stati introdotti gli articoli 10 ter e quater al D.lgs. 10/03/2000 n. 74, prevedendo la seguente fattispecie di sanzioni penali (delitto):
è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non provveda al versamento dell' iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (art 10 ter); con l'articolo 8 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158, entrato in vigore il 22/10/2015, l'importo di 50.000 euro è stato innalzato a 250.000 euro.

In pratica il versamento dell'iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2015 dovrà avvenire, per non incorrere nella sanzione penale (se superiore a 250.000 euro) entro il termine del 27 dicembre 2016 (termine per il versamento dell'acconto ai sensi art. 6, comma 2, legge 29.12.1990 n. 405); la stessa sanzione penale viene applicata nel caso in cui si proceda al versamento delle somme utilizzando in compensazione crediti non spettanti od inesistenti, per importi superiori ai 50.000 euro e per ciascun periodo di imposta (art. 10 quater D.lgs. 74/2000); rammentiamo inoltre che il mancato versamento dell'i.v.a. è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Occorre pertanto, ad evitare responsabilità da parte dello studio, informare i clienti dei quali si è certi od in dubbio circa la possibilità di incorrere in tali sanzioni (considerate le sanzioni si reputa sia il caso di inviare la comunicazione a mezzo raccomandata a.r. qualora ricorra la fattispecie di cui sopra); a monte dell'invio della comunicazione occorrerà verificare dall' Unico 2016 o dalla dichiarazione Iva singola presentata nel 2016, la sussistenza di versamenti omessi in misura superiore ai 250.000 € ed informare i clienti circa le norme in materia di indebita compensazione.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
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