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"Saldo e stralcio": l'agevolazione è dovuta se i debiti sono imputati all'erede del contribuente debitore?

Giovedì 18/04/2019, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Circolare n. 8/E del 10 aprile l'Agenzia delle Entrate risponde a dubbi e quesiti degli operatori sulle nuove misure fiscali della Legge di Bilancio 2019 per cittadini e imprese.

Tra i principali chiarimenti relativi al "Saldo e stralcio", ossia alla definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica (commi 184-199), le Entrate chiariscono che, nel caso in cui i debiti siano imputati alla persona fisica nella sua qualità di erede del contribuente debitore, questa può avvalersi dell'agevolazione in quanto, subentrando nell'universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito del de cuius (al netto delle relative sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi ai sensi di legge). Nell'ipotesi di più eredi, stante il vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l'accesso al saldo e stralcio da parte di uno degli eredi aventi i requisiti di legge potrà determinare l'estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri.

Per i debiti derivanti, invece, dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è socio e, pertanto, soggetto coobbligato in via sussidiaria, il socio-persona fisica non può avvalersi del saldo e stralcio in quanto il soggetto di imposta è la società e, di conseguenza, il debito è escluso dall'ambito applicativo della definizione agevolata.
Il socio-persona fisica, concludono le Entrate, potrà comunque accedere all'agevolazione con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni comprensive anche del reddito di partecipazione imputato per trasparenza.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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