Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Sacchetti a pagamento: la corretta aliquota IVA?

Lunedì 08/01/2018

a cura di Studio Valter Franco


Dal 1° gennaio 2018 è obbligatorio, in forza di quanto contenuto nell'articolo 226 ter del D.lgs. 3.4.2006 n. 152, così come modificato dalla Legge 3.8.2017 n. 123 (di conversione del D.L. 20.6.2017 n. 91) far pagare al consumatore la "borsa" contente i prodotti alimentari (ad es. quella contenente prodotti ortofrutticoli sottoposti a pesatura da parte del consumatore presso il supermercato etc.).

Il comma 5 dell'articolo 226 ter di cui sopra, recita infatti:

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

La legge (ambientale) indica che si tratta di una vera e propria "vendita", cosìcché da più parti è stato indicato che tale "vendita" (quella della borsa) vada assoggettata ad aliquota ordinaria del 22%.

Molto probabilmente sto risentendo dell'età e ormai della fatica di inseguire il legislatore da 40 anni, oltretutto il legislatore sembra trattare gli argomenti in camere "stagne", senza valutare l'impatto delle norme sotto altri aspetti: nel caso dei "sacchetti" il legislatore non ha considerato minimamente l'impatto dei termini utilizzati su altra normativa, quella fiscale.

Infatti l'articolo 12 del D.P.R. 622/72 prevede che "l'imballaggio.....la fornitura di recipienti o contenitori" accessorie ad una cessione di beni seguono l'aliquota della cessione principale: cioè se vendo, ad esempio, dei "limoni" e la borsa per contenerli, la borsa seguirà l'aliquota dei limoni.
Così come se procedo alla "ventilazione dei corrispettivi" non indicherò sullo scontrino fiscale l'aliquota del sacchetto (che costituisce merce da rivendere dal 1° gennaio 2018).

Se - e non ne sono a conoscenza - è obbligato anche il coltivatore diretto che cede i propri prodotti al mercato ad utilizzare tali sacchetti, se vende "limoni" ed applica sulle vendite la percentuale di compensazione come farà ad applicare il 22% sulla vendita dei sacchetti, che non può cedere gratuitamente?

Bel dubbio, che condivido con coloro che vorranno leggere quanto sopra.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
Notizie
Oggi
E' online la CHECK LIST BILANCIO 2023: operazioni di controllo e verifica, uno strumento guida per il...
 
Oggi
L’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento...
 
Oggi
Con la Risoluzione n. 21/E del 18 aprile l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il...
 
Oggi
Con Sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità...
 
Oggi
Con Messaggio n. 1516 del 17 aprile l'Istituto fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro...
 
Oggi
In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004