Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Riduzione accise III trimestre 2021

Giovedì 30/09/2021

a cura di Studio Valter Franco


Attenzione: il credito matura ed è compensabile decorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio; qualora la domanda venga inviata in data 2 novembre a mezzo posta e ricevuta dall'Ufficio poniamo il 4 novembre, il credito maturerà e sarà ammesso in compensazione nel 2022.

Con nota 357045/RU del 24 settembre 2021 sono state diramate le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2021.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l'istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica ed il 1° novembre è festivo). Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettava per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categorie euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria così come richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore".



La riduzione delle accise relativa al III trimestre 2021 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai  consumi dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021 (paragrafo II della nota).

L'articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VII della nota tale limite è stato individuato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna "chilometri percorsi" dovranno essere indicati i chilometri percorsi nel trimestre solare di riferimento.



Si rammenta inoltre che:
  • nel settore dell'autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell'Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 02.11.2021 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest'ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l'interruzione del procedimento di riconoscimento del credito;
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale si suggerisce di effettuare l'invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell'Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall'art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2022 (entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2023;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).


In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell' Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che "La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell'art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell'anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all'esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l'esercente l'attività di trasporto ha l'onere di presentare comunque l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)".

Link alla nota dell'Agenzia delle Dogane, al modello di dichiarazione, al software.
Notizie
Ieri
Ai fini Iva, la "citycard" venduta al turista può considerarsi come un "buono", non rilevando...
 
Ieri
Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell'Agenzia delle Entrate, da cellulare...
 
Ieri
Con Risoluzione n. 20/E del 18 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate informa dell'aggiornamento della cartografia...
 
Ieri
Lo scorso 18 aprile è stato approvato, dall'Assemblea del CNEL, il XXV Rapporto mercato del lavoro...
 
Ieri
I datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere...
 
Martedì 23/04
E' online la CHECK LIST BILANCIO 2023: operazioni di controllo e verifica, uno strumento guida per il...
 
Martedì 23/04
L’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento...
 
Martedì 23/04
Con la Risoluzione n. 21/E del 18 aprile l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il...
 
Martedì 23/04
Con Sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità...
 
Martedì 23/04
Con Messaggio n. 1516 del 17 aprile l'Istituto fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro...
 
Martedì 23/04
In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo...
 
Lunedì 22/04
Con un Provvedimento del 17 aprile l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni,...
 
Lunedì 22/04
Con Provvedimento del 16 aprile l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche da utilizzare...
 
Lunedì 22/04
La Legge di bilancio 2023 ha disposto alcune modifiche in merito alle prestazioni lavorative occasionali...
 
Lunedì 22/04
Con Risposta n. 89 dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal...
 
Lunedì 22/04
Depositate le motivazioni della Sentenza n. 16153 del 17 aprile sul cosiddetto "saluto romano". Le...
 
Venerdì 19/04
Con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate ha sospeso l'utilizzo in compensazione...
 
Venerdì 19/04
I cittadini che volessero usufruire dei servizi online relativi a visure catastali e ispezioni ipotecarie...
 
Venerdì 19/04
Come noto dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di lovazione breve e sceglie,...
 
Venerdì 19/04
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 77 del 15 aprile, ha approvato  l’ultimo decreto...
 
Venerdì 19/04
L'Inps ha pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) che...
 
Giovedì 18/04
Risposta all’interpello n. 63/2024 Il caso: l’insegnante ante titolarietà di cattedra...
 
Giovedì 18/04
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato publicato il decreto del Ministero dell'ambiente...
 
Giovedì 18/04
L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell’OIC 5,...
 
Giovedì 18/04
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 61/1 del 22 febbraio...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004