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Registro delle opposizioni - Dal 4 febbraio in vigore le nuove regole per l'iscrizione - Entrano pure i cellulari

Mercoledì 21/02/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018, la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5, recante "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato".

La nuova legge, in vigore dal 4 febbraio 2018, introduce importanti novità in materia di iscrizione e di funzionamento del Registro delle opposizione, con lo scopo di raggiungere un maggior equilibrio tra le esigenze dei cittadini alla protezione dei loro dati personali e alla riservatezza, quale diritto a non essere contattato per la presentazione di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e le esigenze delle imprese.

Ricordiamo che il Registro pubblico delle opposizioni, istituito con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e in funzione dal 1° febbraio 2011, è stato inizialmente concepito come un nuovo servizio a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e, allo stesso tempo, come uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico.

La gestione del Registro è stata delegata, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, alla Fondazione Ugo Bordoni, attraverso un contratto di servizio, ciò al fine di garantire trasparenza e terzietà dell'ente nella gestione di tale strumento nel pubblico interesse.

Il mancato funzionamento di tale registro ha indotto il legislatore a varare norme più stringenti, che riassumiamo nei punti che seguono:

1. Tutti gli interessati, che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, potranno iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni, a seguito di specifica richiesta, " anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate", sia per via telematica che per via telefonica.

Nel registro sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi telefonici.

Dal momento in cui il titolare di un qualsiasi numero telefonico si iscrive a questo registro esercita il diritto a non ricevere chiamate pubblicitarie o per fini di vendita diretta o per ricerche di mercato.

2. Con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi pregressi, rilasciati, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, per finalità pubblicitarie o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Viene altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

Il diritto di annullamento dei consensi, tuttavia, non si applicherà ai consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi (art. 1, commi 5 e 6).

3. A decorrere dal 4 febbraio 2018 (data di entrata in vigore della presente legge), sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (art. 1, commi 7, 8 e 9).

4. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste (art. 1, comma 12).

5. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati (art. 1, comma 14).

6. In capo agli operatori che svolgono attività di call center, l'articolo 2 della legge in commento prevede quello di effettuare le chiamate con " codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale".

Tali codici o prefissi dovranno essere individuati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Gli operatori esercenti l'attività di call center avranno, quindi, 60 giorni di tempo per adeguare le numerazioni telefoniche utilizzate.

Viene così introdotto l'obbligo per i call center di usare numeri identificabili e richiamabili in modo che, anche se non iscritti al Registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può cambiare idea e usare il diritto di recesso ricontattando il numero che ha chiamato. Cosa che ad oggi non avviene assolutamente visto che se si prova a richiamare il call-center il numero non risulta attivo o non squilla.

In alternativa, i call center che non vogliono o non possono usare numeri richiamabili potranno utilizzare un prefisso specifico, in modo che, anche se si è deciso di non iscriversi al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale.

7. Nel caso di violazioni alle nuove disposizioni di legge, il quadro sanzionatorio previsto è piuttosto severo e fa riferimento a quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e in particolare, al comma 2-bis, dove viene prevista la sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

In caso di reiterazione delle violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti potranno altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (art. 1, commi 9 e 10).

Per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge bisogna attendere un decreto del Presidente della Repubblica attuativo, che dovrà apportare "le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni", disponendo "l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge" (art. 1, comma 15).

Vogliamo infine ricordare che l'art. 1, comma 54 della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, venga aggiornato il Regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere - che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità, dando così attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice, secondo il quale l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, "al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge n. 5/2018 clicca qui.
Per accedere al Registro delle opposizioni clicca qui.
Per accedere alle FAQ predisposte dall'Autorità della Privacy in materia di telefonate pubblicitarie indesiderate clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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