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Rc-auto, novità su attestati di rischio e classe di merito

Venerdì 18/05/2018

a cura di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori


Due Provvedimenti dell'IVASS di Aprile 2018 hanno introdotto alcune modifiche alle regole riguardanti gli attestati di rischio e la classe di merito nell'ambito dei contratti di assicurazione obbligatoria r.c.auto. (1)

Per quanto riguarda gli attestati di rischio, i documenti che attestano la "storia" assicurativa del veicolo, viene introdotta una tabella di sinistrosità relativa ai 10 anni precedenti rispetto alla scadenza del contratto, con i sinistri pagati. Ciò al posto dell'attuale indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, indicazione che comunque per quanto risposto dall'IVASS resterà valida per tutto quest'anno con introduzione progressiva degli anni aggiuntivi a partire dal 2019.
Altra novità è l'introduzione di un codice identificativo univoco del rischio (IUR), determinato abbinando il proprietario ai veicoli di suo possesso, che permetterà alle compagnie un'identificazione veloce e univoca del rischio in modo da poter subito assegnare al contratto la classe di merito corretta. Questo dato dovrebbe apparire sugli attestati relativi a contratti annuali in scadenza a partire dal 1 agosto 2018.

Riguardo alle classi di merito universali (CU), l'IVASS ha aggiornato le tabelle di conversione e di variazione come previsto dal Regolamento 9/2015, un passo formale che le ha lasciate praticamente invariate.
Per le classi di merito la novità è invece la precisazione di una serie di casi di mantenimento delle stesse relativi al cambio di proprietà del veicolo, di acquisizione dello stesso in eredità, di riacquisto dopo rottamazione, furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita etc.
Rispetto a prima quindi, maggiore chiarezza e una categoria più ampia di casistiche a cui fare riferimento, in modo che le regole siano comuni e uniformi a livello nazionale a garanzia dell'assicurato che fino ad oggi in casi dubbi doveva affidarsi unicamente al contratto e quindi alla "disponibilità" della compagnia assicuratrice.

Per ogni dettaglio si veda la scheda aggiornata R.c.auto, i contratti e le regole.

(1) Provvedimenti IVASS n.71 e 72 del 16/4/2018 pubblicati sulla GU del 2/5/2018

di Rita Sabelli

Fonte: https://www.aduc.it
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