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RC auto e natanti - Adeguati i massimali di garanzia

Giovedì 31/08/2017, a cura di TuttoCamere.it


A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della RC auto e natanti, indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sono aggiornati ai seguenti valori;
  • euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
  • euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).


Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto 9 giugno 2017, recante "Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti. Aggiornamento dei valori di cui al comma 1, art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quali massimali di garanzia RC auto e natanti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2017.

Il decreto, previsto dal comma 4 dell'art. 128 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), provvede all'adeguamento degli importi minimi previsti dallo stesso art. 128 ai nuovi valori determinati dalla Commissione europea, la quale, ex art. 9, paragrafo 2, direttiva 2009/103/CE, ha sottoposto a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della RC risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri.

Secondo quanto stabilito dal comma 3, del citato art. 128 del D.Lgs. n. 209/2005, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198,. "Ogni cinque anni dall'11 giugno 2012", gli importi minimi previsti vanno "indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati".

I nuovi massimali minimi RCA vengono applicati sia ai contratti assicurativi in essere sia a quelli da stipularsi o rinnovarsi dopo la data di entrata in vigore dei nuovi valori minimi (dalle ore 24:00 del 11 giugno 2017).

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
Per scaricare il testo del Codice delle assicurazioni clicca qui.
Per scaricare il testo della direttiva 2009/103 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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