Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

Lunedì 07/11/2016

a cura di Meli e Associati


L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.

L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). 
Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale". 

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni Art. 8 e 8bis DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Altre assimilate Art. 72 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfettario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00


Nel caso, sempre più frequente, di invio della fattura al cliente tramite posta elettronica in formato PDF (o altro formato digitale) l'Agenzia Entrate ha avuto modo di precisare che:
  • la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da 2,00 euro deve essere conservata da chi emette la fattura;
  • sulla copia inviata al cliente in formato digitale deve essere indicata la dicitura: "Imposta di bollo assolta sull'originale", indicando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.


Ricordiamo che l'invio tramite email non costituisce trasmissione di fattura elettronica ai sensi del DLGS.52/04 e DM.23/01/2004, pertanto la fattura così ricevuta dovrà essere stampata e conservata in conformità a quanto previsto dal DPR 633/72 e succ. modifiche.
Per questa fattispecie (fattura in PDF spedita con email), che non rappresenta "fattura elettronica", non è possibile assolvere l'imposta di bollo mediante versamento con F24 come previsto dal decreto 17 giugno 2014 (limitatamente ai documenti informatici di natura fiscale).
Notizie
Oggi
Con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate ha sospeso l'utilizzo in compensazione...
 
Oggi
I cittadini che volessero usufruire dei servizi online relativi a visure catastali e ispezioni ipotecarie...
 
Oggi
Come noto dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di lovazione breve e sceglie,...
 
Oggi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 77 del 15 aprile, ha approvato  l’ultimo decreto...
 
Oggi
L'Inps ha pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) che...
 
Ieri
Risposta all’interpello n. 63/2024 Il caso: l’insegnante ante titolarietà di cattedra...
 
Ieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato publicato il decreto del Ministero dell'ambiente...
 
Ieri
L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell’OIC 5,...
 
Ieri
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 61/1 del 22 febbraio...
 
Ieri
Dal 1° luglio 2023 è entrata definitivamente in vigore la riforma del lavoro sportivo, che...
 
Ieri
Emanata dall'Inps la prima direttiva sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) all’interno...
 
Mercoledì 17/04
Con Provvedimento del 12 aprile sono definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate...
 
Mercoledì 17/04
Ricordiamo che entro il 30 aprile 2024, i datori di lavoro del settore privato in possesso...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004