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Prestazioni a sostegno del reddito e offerta di lavoro congruaLunedì 04/06/2018
a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, ANPAL Delibera 20 febbraio 2018.
La Naspi è l'indennità economica che viene riconosciuta mensilmente ai lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria. Quindi, questa spetta a coloro che vengono licenziati ma non a chi si dimette, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa. La Naspi viene corrisposta per una durata pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni. Tuttavia ci sono degli eventi che fanno perdere il diritto alla Naspi, ad esempio quando il beneficiario dell'indennità intraprende un nuovo lavoro come dipendente e non comunica all'INPS il reddito presunto, oppure quando questo perde lo stato di disoccupazione. Stato che si perde per diverse cause, tra le quali figura il non aver accettato un'offerta di lavoro congrua senza un giustificato motivo. L'ANPAL, con la Delibera 20 febbraio 2018, ha definitivamente approvato la proposta di definizione di lavoro congrua sulla base di tre principi:
Un quarto principio riguarda esclusivamente i percettori di indennità ed è relativo all'entità della retribuzione dell'offerta di lavoro che deve superare del 20% l'indennità percepita nell'ultimo mese senza considerare l'eventuale integrazione del fondo di solidarietà. I disoccupati che godono di queste prestazioni, dopo aver presentato la domanda, devono recarsi, presso il competente centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato, confermare il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità, e stipulare una serie di adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione. Nel patto, che è un vero e proprio contratto, il disoccupato riporta la disponibilità a partecipare:
La violazione del patto stabilisce precise responsabilità e il disoccupato rischia da una riduzione dell'indennità fino alla decadenza dall'ammortizzatore sociale e dallo stato di disoccupazione. La durata dello stato disoccupazione viene calcolata a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, esclusi i periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui viene proposta l'offerta di lavoro. La durata della disoccupazione viene considerata in relazione agli intervalli di tempo stabiliti in:
Nel patto di servizio personalizzato, per individuare una o più attività professionali, esperienze e competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali. Le esperienze e le competenze maturate vengono rilevate automaticamente nell'ambito di una apposita procedura informatica guidata, all'interno del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che sono a disposizione dei Centri per l'Impiego:
L'offerta di lavoro è ritenuta congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), fino a dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), da più di dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici, le distanze si considerano ridotte del 30%. |
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