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Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali - In pubblica consultazione uno schema di decretoGiovedì 15/02/2018, a cura di TuttoCamere.it
Con comunicato stampa n. 22 del 2 febbraio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha reso noto l'avvio della consultazione pubblica sullo schema di decreto che definisce le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la propria operatività sul territorio nazionale. Il decreto, dà attuazione al disposto di cui al comma 8-ter, dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010 (recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi") e prevede per chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Riprendendo la definizione introdotta dal D.Lgs. n. 90/2017, il provvedimento in consultazione chiarisce che la valuta virtuale, seppur utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi "non è emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta avente corso legale". A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 1° luglio 2018, chiunque è interessato a svolgere sul territorio della Repubblica italiana l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle Finanze. Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione anche "gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità" (art. 2, comma 2). I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, già operativi nel territorio della Repubblica italiana alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno effettuare tale comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data. Lo schema di decreto disciplina le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero la loro operatività e contiene in allegato un apposito modulo per la comunicazione. Come precisato all'articolo 2, le finalità del decreto sono quelle di "acquisire informazioni in ordine alla dimensione e all'operatività del mercato dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del Registro". Ricordiamo che l'OAM è incaricato di tenere anche un altro nuovo registro: il registro degli operatori compro-oro, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017. Le osservazioni devono essere inviate - entro il 16 febbraio 2018 - al seguente indirizzo e-mail: dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Per saperne di più e per scaricare il documento oggetto di consultazione clicca qui. Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 90/2017 clicca qui. Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 92/2017 clicca qui. Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 141/2010 clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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