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Per le imprese dello spettacolo certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione

Lunedì 20/05/2019, a cura di TuttoCamere.it


Le imprese dello spettacolo, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

A ricordarlo è l'INPS, con il messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, rispondendo ad alcune criticità emerse in ordine alla portata applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che hanno introdotto, dal 1° gennaio 2018, talune novità in merito all'istituto del certificato di agibilità.

La norma introdotta chiarisce, sul piano formale, che le imprese di cui all'articolo 6 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione (nella ricorrenza, naturalmente, dei presupposti previsti dal legislatore).

In proposito, l'INPS evidenzia come, in coerenza con l'assetto della previgente regolamentazione, l'obbligo di richiedere il certificato in parola gravi sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente.

In proposito, l'INPS ricorda che, qualora il committente non coincida con l'impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.

Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1612/2019 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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