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Per la deducibilità spese costi carburante la scheda deve essere "regolare"

Martedì 25/07/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Quinta sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017 ha chiarito che, ai fini della deducibilità dei costi carburante, come prevede il Regolamento approvato con il d.P.R. n.444 del 1997, la relativa scheda deve:
  • contenere tutti i dati indicati nell'art.2 del Regolamento;
  • recare la firma di convalida dell'addetto al distributore apposta all'atto di ogni rifornimento (art.3)
  • contenere l'annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre(art.4).


La Cassazione precisa inoltre che l'adempimento di tali prescrizioni "costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di carburante; gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituito dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili dell'impresa".

Fonte: http://www.cortedicassazione.it
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