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Per il reato di diffamazione tramite e-mail non basta l'invio della posta elettronicaVenerdì 14/12/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la sentenza n. 55386 dell'11 dicembre 2018 la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, si è espressa in merito al reato di diffamazione tramite e-mail ed ha statuito che, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server.
In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Fonte: http://www.cortedicassazione.it |
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