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Per il pagamento elettronico delle multe rileva la data di accredito e non la data di versamento

Martedì 25/09/2018, a cura di TuttoCamere.it


Per il pagamento elettronico delle multe rileva la data di accredito. È, infatti, da considerarsi tempestivo, ai sensi dell'art. 202 del Codice della strada, il pagamento di una multa per violazione delle norma dello stesso Codice della Strada eseguito con bonifico bancario, entro il termine fissato dalla legge, e a condizione che l'accredito dell'importo in favore dell'ente beneficiario avvenga entro i due giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.

Così si è espresso il Giudice di Pace di Trapani con sentenza dell'11 giugno 2018.

La citata sentenza affronta la delicata e dibattuta questione relativa all'effetto liberatorio del pagamento di una multa a mezzo bonifico bancario che, oggi, alla luce della L. n. 49 dell' 8 aprile 2016 (di conversione del D.L. del 14 febbraio 2016, n. 18), gode di una tolleranza di due giorni: ciò comporta che i pagamenti effettuati con strumenti elettronici di pagamento hanno effetto solutorio, con conseguente definizione del verbale, purché l'accredito dell'importo sul conto corrente dell'organo accertatore avvenga entro il secondo giorno dalla scadenza del termine.

Ma per comprendere appieno i termini della questione posta all'attenzione del giudice trapanese, occorre porre l'accento sulle ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto legge del 14 febbraio 2016, n. 18, entrato in vigore il successivo 16 febbraio 2016 (e successivamente convertito in L. n. 49 dell' 8 aprile 2016, in vigore dal 15 aprile 2016, c.d. "Decreto banche"), al fine di modificare parzialmente quanto disposto dalla Circolare 300/A/227/16/127/34 del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2016, in merito ai tempi di accredito e incasso relativi al pagamento della multa con modalità elettronica.

Infatti, mentre il pagamento delle multe eseguito in contanti su strada (nei casi previsti dalla legge) oppure presso l'Ufficio dell'organo accertatore (Polizia Stradale, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.), nonché tramite conto corrente postale, produce l'effetto liberatorio dalla data in cui il versamento della multa viene eseguito; nell'ipotesi in cui il pagamento della multa avvenga a mezzo bonifico bancario o con strumenti di pagamento elettronico (Lottomatica, Multe on Line, Paypall, Punto Blu, etc.) l'effetto solutorio non coincide con la data del versamento, bensì con la data di accredito dell'importo così versato sul conto corrente dell'organo accertatore e, dunque, in un momento successivo rispetto alla data in cui il versamento è stato effettuato.

La situazione delineata dalla circolare riserva dunque al multato un diverso trattamento a seconda dello strumento utilizzato per il pagamento della multa: e infatti l'effetto liberatorio si ha dalla data dell'effettivo pagamento o dalla data di accredito della somma sul conto dell'organismo accertatore a seconda che il contravventore abbia scelto di pagare la multa con i mezzi classici ovvero con gli strumenti elettronici. Ciò determina il rischio per il multato che effettua il bonifico nei termini di incorrere comunque in penalità o nella decadenza dal beneficio della riduzione del 30% - concesso solo nell'ipotesi in cui la multa venga estinta nei primi cinque giorni - laddove l'importo versato venga accreditato sul conto corrente dell'organo che ha irrogato la sanzione oltre il termine previsto per il pagamento. Non solo, decorso anche il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione, il contravventore non potrà più estinguere la sanzione con il pagamento in "modalità ridotta" (ovvero la somma riportata sul verbale), ma dovrà versare l'importo in "misura piena", maggiorato delle sanzioni per il ritardo e gli interessi (10% ogni sei mesi).

Di qui la necessità di modificare la portata interpretativa della circolare del Ministero dell'Interno che così come prevista avrebbe certamente determinato l'ennesimo caso di cartelle pazze a scapito di ignari contribuenti "colpevoli" di aver preferito, per pagare la sanzione amministrativa, lo strumento elettronico agli strumenti classici.

Cosicché, dopo appena un mese dall'emanazione della circolare, con il citato D.L. n. 18/2016, convertito dalla L. n. 49/2016, il Governo è intervenuto modificando i termini nel caso di pagamento tramite home banking, prevedendo l'effetto solutorio del versamento della somma riportata nel verbale effettuato in modalità home banking (bonifico on line) se e solo se l'accredito in favore dell'amministrazione avvenga entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento, concedendo così due giorni di tolleranza.

Detto intervento pur migliorando la situazione, di fatto non ha risolto il problema in quanto, se la multa non viene accreditata nei termini, il multato rischia comunque di essere sanzionato.

Il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 4 maggio 2016, ha tentato di risolvere la questione definitivamente sollevando la questione di legittimità costituzionale, in seguito della quale però la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 79/2017, ha riconosciuto piena validità alla norma confermando il principio secondo cui non vale il momento in cui si effettua l'operazione ma quello in cui la somma viene accreditata alla pubblica amministrazione e ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Palermo. In sostanza, l'unica protezione data al cittadino resta quella parziale del "decreto banche" del 2016, che concede una tolleranza di due giorni.

Con una nuova circolare (Circolare n. Prot. 300/A/2734/16/127/34 del 15 aprile 2016) il Ministro dell'Interno ha precisato, altresì, che il principio contenuto nell'art. 17-quinquies, della L. n. 49/2016 secondo il quale "l'effetto liberatorio del pagamento della multa a mezzo elettronico si produce se l'accredito sul conto corrente dell'organo accertatore avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento", trattandosi di norma interpretativa, ha effetto retroattivo, con conseguente applicazione a tutti i verbali per i quali il pagamento della sanzione sia intervenuto con modalità elettronica ed entro due giorni dalla scadenza, salvo quelli per i quali si sia formato il ruolo.

Dunque, il Giudice di Pace di Trapani, nella sentenza in commento, riprendendo e facendo propri i concetti sopra espressi, riconosce la tempestività del pagamento eseguito con bonifico bancario dall'opponente, in quanto lo stesso è stato eseguito nei termini fissati dalla legge e accreditato in favore dell'ente accertatore nei due giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

(Fonte: Il quotidiano giuridico - 23 agosto 2018 - Ed. Wolters Kluwer)

Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2016 clicca qui.
Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno del 15 aprile 2016 clicca qui.
Per scaricare il testo della L. n. 49/2016, di conversione del D.L. n. 18/2016 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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