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Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Costituzione da parte degli Enti del terzo settore

Mercoledì 20/02/2019, a cura di TuttoCamere.it


Anche gli enti del Terzo settore (ETS), dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle imprese, possono costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del Codice civile.

E' quanto espressamente previsto dall'art. 10 e dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)

La costituzione di questi patrimoni è il tema di un apposito studio del Notariato, n. 102-2018/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 aprile 2018 e pubblicato di recente sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN).

Due sono le norme di riferimento: quella dettata all'art. 10 e quella dettata all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

1) La prima ipotesi, contenuta nell'art. 10, in cui vi è un richiamo espresso agli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile, si riferisce - secondo lo studio - alla costituzione di enti qualificabili come del Terzo settore alla duplice condizione che questi siano dotati di personalità giuridica e che siano iscritti nel Registro delle imprese.

Questa previsione, da un lato, porta ad escludere le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo, in quanto difetta la personalità giuridica; ma, dall'altro lato, comporta un ampliamento della pletora dei soggetti che vi possono ricorrere, potendovi rientrare non solo le società (Spa, Srl, cooperative) ma anche tutti quegli enti che, dotati di personalità giuridica, esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

A fianco di questa fattispecie, v'è poi la previsione specificamente dettata dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali, rispetto alle quali, essendo comunque soddisfatto il requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese, il discrimine è dato solo dalla personalità giuridica.

Per l'impresa sociale è possibile, quindi, accedere all'istituto del patrimonio destinato a condizione che la forma adottata dia personalità giuridica, essendo l'altro presupposto (l'iscrizione nel Registro delle imprese) istituzionalmente collegato alla natura stessa dell'impresa sociale,

Sostanzialmente, dunque, l'ambito di applicazione dei patrimoni destinati ex art. 10 riguarderebbe:
  • tutte le società cooperative qualificabili come enti del terzo settore,
  • tutti gli enti non societari che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (e pertanto iscritti nel Registro delle imprese) e che abbiano personalità giuridica,
  • le imprese sociali dotate di personalità giuridica.


2) La seconda ipotesi, contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (e replicata nella disciplina dell'impresa sociale nell'art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017), è invece riferita agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

L'art. 10 del Codice del Terzo settore non è l'unica norma in cui vi è un riferimento all'istituto dei patrimoni destinati. L'articolo 4, al comma 3, prevede, infatti, che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano le norme del codice del terzo settore limitatamente allo svolgimento di attività di interesse generale come definite dall'articolo 5, a condizione che per lo svolgimento di tali attività:
  1. gli enti in questione adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, ove non diversamente disposto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti come stabiliti dei suddetti patti, accordi o intese, recepisca le norme del codice del terzo settore e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore;
  2. sia costituito un patrimonio destinato e siano tenute separatamente le scritture contabili secondo le regole di cui all'articolo 13.


È il caso, dunque, di esaminare separatamente i presupposti applicativi dell'istituto dei patrimoni destinati nell'una e nell'altra ipotesi, per poi verificare se effettivamente per gli enti ecclesiastici e per gli enti di confessioni religiose diverse la disciplina di riferimento possa essere quella degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Con riferimento a questi enti - precisa l'autore - non sembrano ricorrere quegli elementi di sistema che permettono l'applicazione dell'istituto del patrimonio destinato di cui all'articolo 2447-bis C.C..

Difatti, anche se il presupposto è che detti enti ecclesiastici siano civilmente riconosciuti, "manca un sistema di pubblicità in grado di garantire adeguatamente la piena opponibilità ai terzi della separazione patrimoniale".

In detto contesto, risulta maggiormente coerente ragionare in termini di destinazione "ma con caratteristiche diverse da quelle tipiche dei patrimoni destinati di cui al Titolo V, c.c.".

Per scaricare il testo dello Studio n. 102/2018 clicca qui.
Per un approfondimento dell'argomento degli enti del Terzo settore clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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