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Nuovo obbligo comunicazioni infortunio: le sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini per l'invio

Giovedì 19/10/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Come noto, dal 12 ottobre scorso è entrato in vigore l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di comunicare in via telematica all'INAIL a fini statistici ed informativi i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Ma quali sono le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio delle comunicazioni?

L'INAIL informa che:


Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

La normativa in esame prevede inoltre - nel caso di infortuni superiori a tre giorni - l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi o di omesso invio della stessa, competenti all'accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Fonte: https://www.inail.it
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