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NUOVO ANTIRICICLAGGIO: trasferimento di contanti all'estero

Mercoledì 02/08/2017

a cura di Studio Valter Franco


Premessa
Non risulta che il D.lgs. 25/5/2017 n. 90 (in vigore dal 4.7.2017) abbia apportato modificazioni sull'argomento.
Le informazioni che seguono corrispondono al contenuto della APP presente sul sito delle Dogane che fornisce, inoltre, informazioni circa l'ingresso in Italia di oggetti e generi di consumo, valuta, animali, specie protette, beni culturali, armi, mezzi di trasporto; la relativa pagina sul sito dell'ag. delle Dogane è raggiungibile attraverso il seguente link.

L'introduzione del limite
Con D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l'estero - inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea - di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheques - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante.

Sintesi della norma e degli adempimenti

Dal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore
  • chi intende trasferire all'estero o trasferire dall'estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro, deve dichiarare preventivamente la  somma all' Agenzia delle Dogane
  • la dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al D.lgs.195/2008, va trasmessa telematicamente all' Agenzia delle Dogane prima dell'attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con sé copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale
     
    o p p u r e

  • consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale copia.
    Per i trasferimenti di contante superiore alla soglia di cui sopra, effettuati a mezzo posta o con plico postale la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio postale all'atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all' Agenzia delle Dogane entro sette giorni.


Sanzioni
come modificate dall'art. 11 comma 8 del D.L.  16 del 2.3.2012

Se la somma che si tenta di trasferire non supera di 10.000 euro l'importo ammesso
(cioè si tenta di trasferire una somma sino a 20.000 euro)



Sequestro del 30% della somma eccedente che si intende trasferire (nel caso di 20.000 €. sarà sequestrato il 30% di 10.000 €.)

Nel caso di contestazione della violazione si può chiedere l'estinzione della violazione versando il 5% (nel caso di 20.00 €. sarà quindi versato il 5% di 10.000 €.) 

Sanzione amministrativa dal 10% al 30% della somma eccedente

Se la somma che si tenta di trasferire supera di 10.000 euro l'importo ammesso
(si tenta di trasferire una somma superiore ai 20.000 €.  - ipotesi si tenta di trasferire una somma di 100.000 euro)



Sequestro del 50% della somma eccedente che si intende trasferire (nel caso di 100.000 €. sarà sequestrato il 50% di 90.000 €.).

Nel caso di contestazione della violazione si può chiedere l'estinzione della violazione versando il 15% delle eccedenze non superiori ai 40.000 €. (ad es. importo massimo che si tenta di trasferire €. 50.000 - importo ammesso €. 10.000 - eccedenza 40.000 €. pagamento ammesso del 15%).

Sanzione amministrativa dal 30% al 50% della somma eccedente


Violazioni e recidiva
Non possono definire  con il pagamento delle sanzioni ridotte coloro che abbiano definito identica violazione nei cinque anni precedenti.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
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