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Notifiche atti giudiziari e tributari - Persiste il monopolio di Poste Italiane Spa - Ordinanza della Corte di Cassazione

Martedì 17/10/2017, a cura di TuttoCamere.it


Le notifiche degli atti giudiziari, compresi quelli tributari, e le relative connesse comunicazioni, devono essere effettuate mediante Poste Italiane Spa, anche alla luce delle disposizioni della recente norma sulla concorrenza, la legge n. 124 del 4 agosto 2017. Questa infatti non è retroattiva e non produce effetti in assenza delle apposite licenze rilasciate agli enti competenti.

A precisarlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23887 dell'11 ottobre 2017.

Un contribuente riceveva da Equitalia una cartella di pagamento, per la riscossione dei tributi erariali relativi all'anno di imposta 2006. Questi decideva di impugnare il provvedimento proponendo ricorso e lo notificava sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agente della riscossione a mezzo posta mediante un ente privato.

La Commissione Tributaria Provinciale lo dichiarava inammissibile proprio per la modalità della notificava.
La decisione veniva impugnata presso la Commissione Tributaria Regionale; ma anche in questo caso la doglianza veniva respinta per lo stesso motivo.
Veniva così deciso di proporre ricorso in Cassazione per sostenere la legittimità del mezzo di notifica. Ricorda la Corte che la legge 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto l'abrogazione dell'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992.

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò comporta che a detta abrogazione non può essere riconosciuta alcuna efficacia retroattiva.
Ricorda, inoltre la Corte che il comma 57 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 ha un contenuto più ampio e deve essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.

Il combinato disposto dei due commi induce a ritenere - conclude la Corte - che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, deve trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, e che, quindi, "la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti".

L'art. 4, 1° comma, lett. a), del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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