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Notifica cartella via PEC: "documento informatico" e "copia informatica" non si equivalgonoVenerdì 20/04/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n. 881/2 del 13 febbraio 2018 ha affermato il principio secondo cui "l'agente della riscossione può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata, ma a condizione che l'invio telematico abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea)". L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, infatti, escludendo l'applicazione dell'art. 149 bis c.p.c., "non riconosce l'equipollenza tra documento informatico e copia (informatica) del documento cartaceo, per cui l'esattore può e deve trasmettere solamente il documento informatico". Fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it |
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