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Nessuna esenzione dall'IVA per prestazioni di trasporto pubblico urbano con servii turistico-ricreativiVenerdì 19/10/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 46715, depositata il 15 ottobre 2018, si è espressa in tema di configurabilità del reato di omessa dichiarazione Iva.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che la prestazione di trasporto pubblico urbano con contestuale offerta di servizi con finalità turistico-ricreative (animazione a bordo, somministrazione di bevande, biglietto di ingresso nelle strutture da visitare), non è soggetta al regime di esenzione Iva (art. 10, comma 1, n. 14 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633). Tali servizi, infatti, non possono considerarsi accessori o secondari al trasporto, avendo una loro autonoma utilità. Fonte: http://www.cortedicassazione.it |
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