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Mediazione civile - Con la L. n. 96/2017, la mediazione obbligatoria diventa stabile e torna ad avere carattere strutturale

Giovedì 20/07/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, la Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Tra le tante novità apportate dalla c.d. "Manovra correttiva 2017", segnaliamo quella in tema di mediazione, introdotta dall'art. 11-ter del D.L. n. 50/2017, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 96/2017.

Tale articolo modifica l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il quale detta, come noto, la disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria": ipotesi in cui, in estrema sintesi, le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire - a pena di improcedibilità della domanda - il procedimento di mediazione; ciò per le controversie vertenti nelle materie elencate dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, e precisamente per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La principale novità introdotta al riguardo dal citato art. 11-ter consiste nello stabilizzare nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, prima della "Manovra correttiva 2017", aveva invece natura transitoria e sperimentale. Viene quindi eliminato il carattere temporaneo dell'istituto.

Per comprendere la portata della novità è necessario ricordare quanto segue.
La versione originaria del D.Lgs. n. 28/2010 già in effetti prevedeva, all'art. 5, comma 1, la natura strutturale, e non temporanea, della mediazione c.d. obbligatoria.

Nel 2012, però, con la Sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disciplina per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.: in estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato che l'obbligatorietà della mediazione non poteva essere prevista con lo strumento del decreto legislativo, in mancanza di esplicita indicazione in tal senso nella relativa legge delega n. 69/2009. Di conseguenza, la relativa disciplina era stata espunta dal D.Lgs. n. 28 del 2010.

Nel 2013, l'obbligatorietà della mediazione è stata poi reintrodotta, con alcune modifiche rispetto all'originaria disciplina, ad opera del D.L. n. 69/2013 (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". c.d. "Decreto del fare"), convertito dalla L. n. 98/2013. Ciò con l'introduzione, nel D.Lgs. n. 28 del 2010, del nuovo art 5, comma 1-bis il quale prevedeva che l'obbligatorietà della mediazione doveva avere natura transitoria e sperimentale; era infatti previsto che:
  • detta disciplina doveva avere efficacia per soli quattro anni;
  • al termine di due anni dall'entrata in vigore del c.d. decreto del fare cui si è fatto cenno, il Ministero della giustizia era chiamato ad attivare il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.


Il D.L. n. 50/2017, così come convertito nella L. n. 96/2017, ha invece espunto dette disposizioni dall'art. 5, comma 1-bis. Da ciò discende che la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria diviene strutturale, e non più a termine: la mediazione obbligatoria è ritornata ad avere carattere strutturale come prevedeva originariamente il D.Lgs. n. 28 del 2010.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 50/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 96/2017 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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