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Mediatori - Sanzione pecuniaria per chi non presta una polizza di assicurazione della responsabilità civile

Martedì 16/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.

Il comma 993, con una modifica al comma 5-bis, dell'artt. 3, della legge n. 39 del 3 febbraio 1989, dispone che gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, saranno puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro.

Ricordiamo che il citato comma 5-bis, nel quale si prevede che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 57 del 5 marzo 2001 (recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"), in vigore dal 4 aprile 2001.

A decorrere dalla predetta data, tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla legge n. 39/1989 per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo ed essere in possesso di una garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

Riteniamo opportuno segnalare che con note datate 18 dicembre 2001, Prot. n. 515950 e 27 marzo 2002, Prot. 503649, l'allora Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) ha fornito alcune indicazioni in merito, precisando che la locuzione «idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti» indica la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti.

L'ammontare minimo di copertura della polizza è stato così stabilito dal Ministero:
  • euro 260.000,00 per le ditte individuali;
  • euro 520.000,00 per le società di persone;
  • euro 1.550.000,00 per le società di capitali.


Tali massimali possono essere alzati, a seconda delle esigenze professionali, rimodulando il premio previsto dalle polizze base.
La menzionata polizza dovrà coprire tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano l'attività di mediazione nell'ambito dell'impresa.

Ricordiamo, per completezza di informazione che il D. Lgs. n. 59/2010, ha dettato, agli articoli 73, 74, 75 e 76, una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, prevedendo la soppressione dei relativi ruoli o elenchi camerali e indicando nella Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, la nuova modalità di accesso.

Pertanto, chi è in possesso dei requisiti di iscrizione nei Ruoli ed Elenchi di cui alle attività in questione e vuole contestualmente iniziare l'attività, deve utilizzare tale strumento, allegando copia ad un modello di Comunicazione Unica da inviare al Registro delle imprese.

Al momento della Comunicazione di inizio dell'attività di mediazione presso il Registro delle Imprese, dovrà essere contestualmente presentata anche copia della polizza assicurativa dalla quale sia possibile evincere: data di decorrenza, soggetto contraente/assicurato, massimale, scadenza.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it
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