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Licenziamento intimato oralmente non soggetto al termine di decadenza dell'impugnazione stragiudizialeMartedì 23/10/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione Civile, Sezione 6, con l'Ordinanza n. 25561 del 12 ottobre 2018 ha affermato che il licenziamento orale non è soggetto al termine di decadenza dell'impugnazione stragiudiziale proprio in ragione dell'assenza di un atto scritto da cui farlo decorrere. Lo stesso, quindi, risulta "assoggettato al solo termine prescrizionale". In particolare la Suprema Corte ha chiarito che "l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento orale è sottratta all'onere dell'impugnazione stragiudiziale in ragione dell'assenza di un atto scritto da cui l'art. 6 della I. n. 604 del 1966, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della I. 183 del 2010, possa far decorrere il termine di decadenza per proporre impugnazione (cfr. Cass. 9/11/2015 n.22825)". Fonte: http://www.cortedicassazione.it |
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