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Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Nuove misure per favorire il trasporto pubblico locale

Mercoledì 06/09/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

I commi dal 167 al 170 dell'articolo 1 della legge in esame, dettano misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale e misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea ed integra le disposizione in materia di autoservizi pubblici non di linea.

I commi dal 179 al 182 delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme.

Il comma 183 interviene in materia di noleggio di veicoli con conducente.

1) Con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale, il comma 167 prevede l'obbligo per il concessionario del servizio di fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il comma 167 stabilisce che le Regioni dovranno provvedere, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.

A tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, i commi 168 e 169 prevedono l'obbligo, per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Si introduce inoltre l'obbligo per tali soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal passeggero durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.
Si prescrive pertanto ai concessionari e ai gestori di integrare o adeguare le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto di queste nuove disposizioni.

2) Per quanto riguarda i servizi pubblici non di linea, il comma 170 prevede che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di i velocipedi.

3) I commi dal 179 al 182, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:


a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;
d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo.


4) Il comma 183 interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori, da parte di imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori. Più nel dettaglio la disposizione inserisce un nuovo comma (3-bis) nell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che autorizza le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritte al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e titolari di autorizzazione, ad utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.


5) Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonchè l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, i commi 184-187 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui veicoli delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari "volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare", definendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali dispositivi, senza oneri per i cittadini, la definizione di standard, la portabilità e la tutela dei dati personali.

Dovrà, innanzitutto, essere prevista una progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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