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Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Novità in materia di imballaggi, RAEE, raccolta e trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non

Giovedì 21/09/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

I commi dal 120 al 124, dell'articolo 1 della legge in esame, ritoccano la disciplina dei consorzi di imballaggi, i RAEE e stabiliscono nuove semplificazioni per i rottami ferrosi.

1) I commi 120-121 modificano la disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all'adesione al CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) o ai c.d. "consorzi di filiera" costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio. In particolare, viene consentito ai produttori di imballaggi, che hanno presentato un progetto di consorzio autonomo, di sospendere il versamento del contributo ambientale nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del progetto e l'intervenuto accertamento sul funzionamento del sistema autonomo da parte del Ministero dell'Ambiente.
Viene altresì escluso il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA.

2) Il comma 122 interviene sull'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE con modifiche che sono volte a:
- prevedere che la determinazione dei criteri e delle modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea, anziché in conformità a tali norme (lettera a);
- sopprimere il termine, previsto per l'emanazione del citato decreto ministeriale, di tre mesi dalla adozione delle suddette norme minime di qualità europee (lettera b).
Le modifiche in commento sono volte all'adozione del citato decreto ministeriale, in quanto non sono ancora state adottate dalla Commissione europea le suddette norme tecniche di settore (CENELEC), come evidenziato nell'Accordo di Programma Impianti sul trattamento RAEE 2016, con cui sono state definite le specifiche tecniche sui requisiti minimi per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, sia domestiche sia professionali.

3) I commi 123 e 124 prevedono, rispettivamente:
3a) l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e
3b) l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

In particolare, il comma 123 prevede l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministero dell'ambiente, per la definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Il successivo comma 124 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 123, l'Albo nazionale dei gestori ambientali dovrà individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della predetta iscrizione con modalità semplificate.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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