Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Le nuove prestazioni occasionali

Venerdì 30/06/2017

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Legge 21 giugni 2017 numero 96.



Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale.
Alle prestazioni occasionali posso far ricorso sia le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il libretto Famiglia, che le imprese e professionisti titolari di partita IVA, con esclusione delle aziende che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e degli enti del non profit.

E' ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali:


a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.


I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa.
Preliminarmente, per svolgere gli adempimenti previsti, è necessario che sia gli utilizzatori che i prestatori si registrino all'interno di un'apposita piattaforma informatica INPS che ha la finalità di gestire le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi nonché di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori. La modalità di gestione dei pagamenti avviene mediante un sistema elettronico attraverso la predetta piattaforma informatica INPS. Gli utilizzatori effettuano i pagamenti anche mediante il modello di versamento F24, ma non sarà possibile ricorrere all'istituto della compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'acquisto del libretto nominativo prefinanziato definito «Libretto Famiglia» col quale le persone fisiche che utilizzano prestazioni non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare, procedono al pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, può avvenire, oltre che attraverso l'utilizzo dei sistemi elettronici ed il modello F24, anche presso gli uffici postali.

Non è più possibile l'utilizzo del canale delle tabaccherie; inoltre, presso gli uffici postali, è possibile esclusivamente procedere all'acquisto del libretto famiglia.
In ogni caso, il pagamento dei prestatori è effettuato dall'INPS mensilmente. Gli adempimenti descritti possono essere effettuati anche tramite un intermediario. Possono operare quali intermediari esclusivamente i consulenti del lavoro ed altri soggetti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

L'utilizzatore della prestazione è tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, una dichiarazione attraverso la quale devono essere fornite le seguenti informazioni:


a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo, in cui occorrerà tenere conto della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


La dichiarazione deve essere trasmessa utilizzando l'apposita piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS.
Qualora la prestazione comunicata anticipatamente non venisse successivamente resa dal prestatore, è ammessa la possibilità per l'utilizzatore di comunicare la revoca, che dovrà essere effettuata entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione sempre attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center.
Successivamente non potrà più darsi luogo alla revoca in quanto l'INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi al lavoratore oggetto della comunicazione.

Nel caso di violazioni relative all'obbligo di comunicazione è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
Gli utilizzatori del libretto di famiglia, invece, effettuano la comunicazione mensilmente. In particolare, tale comunicazione andrà effettuata entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione ed ha lo scopo di consentire all'INPS di avere le informazioni circa le prestazioni svolte dal singolo lavoratore nel corso del mese precedente; di conseguenza, l'istituto potrà procedere al pagamento il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

La comunicazione si effettua attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS e contiene:


a) dati identificativi del prestatore;
b) compenso pattuito;
c) luogo di svolgimento e la durata della prestazione
d) ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.


A seguito di tale comunicazione, il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
Notizie
Oggi
E' online la CHECK LIST BILANCIO 2023: operazioni di controllo e verifica, uno strumento guida per il...
 
Oggi
L’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento...
 
Oggi
Con la Risoluzione n. 21/E del 18 aprile l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il...
 
Oggi
Con Sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità...
 
Oggi
Con Messaggio n. 1516 del 17 aprile l'Istituto fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro...
 
Oggi
In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo...
 
Ieri
Con un Provvedimento del 17 aprile l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni,...
 
Ieri
Con Provvedimento del 16 aprile l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche da utilizzare...
 
Ieri
La Legge di bilancio 2023 ha disposto alcune modifiche in merito alle prestazioni lavorative occasionali...
 
Ieri
Con Risposta n. 89 dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal...
 
Ieri
Depositate le motivazioni della Sentenza n. 16153 del 17 aprile sul cosiddetto "saluto romano". Le...
 
Venerdì 19/04
Con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate ha sospeso l'utilizzo in compensazione...
 
Venerdì 19/04
I cittadini che volessero usufruire dei servizi online relativi a visure catastali e ispezioni ipotecarie...
 
Venerdì 19/04
Come noto dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di lovazione breve e sceglie,...
 
Venerdì 19/04
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 77 del 15 aprile, ha approvato  l’ultimo decreto...
 
Venerdì 19/04
L'Inps ha pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) che...
 
Giovedì 18/04
Risposta all’interpello n. 63/2024 Il caso: l’insegnante ante titolarietà di cattedra...
 
Giovedì 18/04
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato publicato il decreto del Ministero dell'ambiente...
 
Giovedì 18/04
L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell’OIC 5,...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004