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Le novità della manovra correttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017

Mercoledì 26/04/2017

a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta "Manovrina") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 e sono così entrate in vigore le misure approvate dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2017.





Le principali misure contenute nella manovra sono le seguenti:
  • Estensione del meccanismo dello Split Payment (scissione dei pagamenti), anche per le prestazioni di lavoro autonomo, alle operazioni effettuate nei confrontidi società controllate direttamente della Presidenza del consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    • di società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni o unioni di comuni;
    • di società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui sopra;
    • di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.


    La norma si applica dalle operazioni per le quali la fatturazione avviene a partire dal 1° luglio 2017.
    Lo Split Payment è un diverso meccanismo di riscossione dell'imposta da parte dell'erario che implica la necessità di modificare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell'IVA. L'IVA sarà sempre esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e non genererà imposta da versare all'Erario.
  • Trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell'opzione IRI in sede di uscita dal regime. In particolare è stato chiarito che in caso di fuoriuscita dal regime opzionale IRI, anche in caso di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi di imposta di applicazione del regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A questi soggetti, al fine di evitare la doppia imposizione degli utili, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta.

  • Locazioni "brevi" con cedolare secca, dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a cedolare secca, con l'aliquota del 21%, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. Per locazione "breve" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari.

  • Termini abbreviati per la detrazione dell'IVA, nel limite massimo del termine per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto all'esigibilità.

  • Rottamazione delle liti pendenti. Le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Possono essere definite le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Analogamente a quanto avvenuto con la "rottamazione dei ruoli", la definizione prevede lo stralcio di sanzioni e interessi di mora.
    La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.

  • Reclamo e mediazione. Il limite fino al quale è obbligatorio l'istituto del reclamo/ mediazione è stato innalzato da 20.000 e 50.000 euro. Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018.

  • Riduzione dell'agevolazione ACE, prevedendo che per la base di calcolo occorre prendere a riferimento, non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2010, ma gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. La modifica andrà considerata anche ai fini del calcolo degli acconti IRES dovuti per il 2017.

  • Riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP. La compensazione orizzontale deve essere accompagnata dal visto di conformità per importi a partire da 5.000 euro (il limite era prima fissato in 15.000 euro). Anche per l'IVA il limite è stato portato a 5.000 euro.


Fonte: DL 50/2017
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