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Le detrazioni IRPEF per investimenti in start up o PMI innovative

Mercoledì 08/07/2020

a cura di Meli e Associati


Il decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e più volte modificato nel tempo, ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.

L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative

Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).

Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463- bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Le start-up innovative devono essere iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese consultabile on line.

L’art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l’art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012; in particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up innovative, l’incremento della misura del beneficio al 30% e l’aumento dell’importo dell’investimento massimo detraibile a euro 1.000.000.

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d’imposta del 30%. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro.

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L’efficacia di questa nuova misura agevolativa è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea, che non è rilasciata.

Il recente Decreto Rilancio ha invece previsto che la detrazione d’imposta per le persone fisiche venga innalzata, nel 2020, dal 30% al 50% per investimenti fino a 100.000 euro.

L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del termine triennale comporta infatti la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
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