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Lavoratori italiani all'estero - Dall'Agenzia delle Entrate una guida sul sistema di tassazione da applicareMartedì 10/10/2017, a cura di TuttoCamere.it
Nell'apposita sezione "l'Agenzia Informa" del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, in cui vengono pubblicate le "Guide fiscali", è presente, dal 17 settembre scorso, una mini guida, dal titolo: "LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta". Il documento si rivolge agli italiani che si recano all'estero per lavorare e che si possono trovare difronte alla difficoltà di non riuscire ad individuare immediatamente quale sia il sistema di tassazione applicabile per i loro redditi percepiti all'estero. Le regole da seguire possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell'esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all'estero, dell'iscrizione o meno all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), eccetera. L'obiettivo della guida è pertanto quello di informarli sui passi da compiere per non avere problemi con il fisco, spiegare il concetto di "residenza fiscale", dare indicazioni utili su come regolarizzare eventuali inadempimenti derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o dall'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. La pubblicazione mette subito in evidenza il "principio della tassazione mondiale" (world wide taxation principle), secondo il quale il cittadino che lavora all'estero, ma mantiene la residenza italiana, deve comunque pagare le imposte in Italia anche sui redditi esteri, salvo quando esiste un accordo tra i due Stati che disponga diversamente (Convenzione contro le doppie imposizioni). La doppia tassazione che ne deriverebbe, in seguito al pagamento delle imposte sia in Italia sia nel Paese di produzione del reddito, viene tuttavia scongiurata grazie all'applicazione di una norma contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Infatti, il primo comma dell'articolo 165 prevede la concessione di un credito per compensare le imposte pagate a titolo definitivo nel Paese in cui è stato prodotto il reddito. Attenzione però, lo stesso articolo, al comma 8, dispone anche che il credito d'imposta compensativo non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o quando non vengono riportati nella dichiarazione presentata i redditi percepiti all'estero. La guida ricorda, inoltre, l'obbligo dell'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) per chi trasferisce la propria residenza da un comune italiano all'estero, compresi i Paesi dell'Unione europea. L'iscrizione va fatta presso l'Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento, è gratuita e comporta la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza. Per scaricare il testo della Guida clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it |
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