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La sanatoria per le violazioni di natura formaleVenerdì 22/03/2019
a cura di Meli e Associati Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (articolo 9, Dl 119/2018). Non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta). Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” (che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis, Dlgs 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati. Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:
Per il buon esito della sanatoria, è necessario:
La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Se l’interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni. La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell’ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse. La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione. È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Il provvedimento del 15 marzo 2019, che ha disposto le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali, stabilisce anche che:
La risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 ha istituito il codice tributo “PF99” (denominato “violazioni formali - definizione agevolata - art. 9 del Dl n. 119/2018”), deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione. Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta - nel formato “AAAA” - a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione). |
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